Abusivismo Edilizio: cosa dice la legge

Abusivismo Edilizio: cosa dice la legge

busivismo Edilizio: cosa dice la legge, quali sanzioni sono previste e come regolarizzare

Cos’è l’abusivismo edilizio secondo la normativa italiana

L’abusivismo edilizio si verifica quando un soggetto realizza opere edilizie senza permesso di costruire, in difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato, oppure in violazione delle norme urbanistiche o edilizie. La disciplina di riferimento è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, noto anche come Testo Unico dell’Edilizia, applicabile su tutto il territorio nazionale, salvo particolarità introdotte da leggi regionali.


Tipologie di abuso edilizio

Il legislatore distingue tre tipologie principali di abusi:

  • Opere eseguite senza titolo abilitativo (totale assenza di permesso di costruire).

  • Opere realizzate in parziale difformità dal progetto approvato.

  • Opere in difformità essenziale, ossia modifiche sostanziali che alterano la destinazione, il volume o la sagoma dell’edificio.


Sanzioni per abuso edilizio: amministrative e penali

1. Sanzioni amministrative

Le sanzioni variano in funzione della gravità dell’abuso:

  • Ordine di demolizione (art. 31 D.P.R. 380/2001) in caso di interventi totalmente abusivi o in difformità essenziale.

  • Sanzione pecuniaria sostitutiva nel caso in cui la demolizione non sia eseguibile per motivi tecnici: l’importo varia da un minimo di 516 euro al doppio del costo di produzione.

  • Acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica.

2. Sanzioni penali

L’art. 44 del Testo Unico prevede che chi realizza opere edilizie senza titolo o in difformità rilevante sia punito con:

  • Arresto fino a due anni.

  • Ammenda fino a 10.329 euro.

Sono previste aggravanti nei casi in cui le opere siano realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, sismico o ambientale.


Abusivismo Edilizio: cosa dice la legge

Come regolarizzare un abuso edilizio: sanatoria e condono

Sanatoria edilizia ordinaria

È regolata dall’articolo 36 del D.P.R. 380/2001 e consente la regolarizzazione delle opere edilizie a condizione che sia rispettato il principio della doppia conformità, ovvero:

  • Conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera.

  • Conformità alla normativa attuale.

L’istanza deve essere presentata al Comune competente, allegando documentazione tecnica, e comporta il pagamento di una sanzione pari al contributo di costruzione.

Sanatoria per SCIA in difformità

L’art. 37 disciplina i casi in cui l’intervento è stato realizzato in assenza o in difformità da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Anche qui è richiesta la doppia conformità.

Condono edilizio: cosa è cambiato?

Il condono edilizio è uno strumento straordinario, oggi non più attivo, previsto da tre leggi speciali:

Oggi non è possibile presentare nuove richieste di condono, ma restano in corso molti procedimenti relativi a domande presentate in passato.


Abusivismo Edilizio: cosa dice la legge

Casi particolari e non sanabili

1. Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o storico

In presenza di vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la possibilità di sanare è fortemente limitata. Serve autorizzazione paesaggistica, e in molti casi è previsto il ripristino dello stato originario.

2. Zone sismiche

Gli interventi in zone sismiche richiedono un iter autorizzativo specifico. L’inosservanza degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 comporta gravi conseguenze penali e la nullità del titolo.

3. Aree demaniali o soggette a vincolo idrogeologico

Gli abusi su aree demaniali (ad esempio, litorali o alveo di fiumi) possono integrare il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico e sono soggetti a demolizione coatta e ripristino ambientale.


Impatto sull’acquisto e sulla vendita degli immobili

Un immobile con abusi edilizi non regolarizzati non può essere venduto validamente. Il notaio ha l’obbligo di verificare la conformità urbanistica e catastale dell’immobile. In caso contrario, l’atto di compravendita può essere dichiarato nullo (art. 46 D.P.R. 380/2001).


Conclusioni: come comportarsi in caso di abuso edilizio

L’abusivismo edilizio non è un problema solo formale: può comportare gravi conseguenze economiche, legali e patrimoniali. Per questo motivo:

  • Verifica sempre la presenza dei titoli abilitativi prima di acquistare un immobile o avviare una ristrutturazione.

  • Rivolgiti a un tecnico o a un avvocato esperto in diritto urbanistico per valutare la sanabilità di un’opera.

  • Agisci tempestivamente per evitare sanzioni o per recuperare la piena regolarità del bene.


Hai dubbi su una situazione edilizia irregolare? Contattaci per una consulenza legale personalizzata.

Torna al blog